venerdì 12 marzo 2010

IMPRENDITORE COMMERCIALE

È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività:
-un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
-un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
-un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
-un'attività bancaria o assicurativa;
-altre attività ausiliarie delle precedenti.
La definizione data dal codice va quindi oltre all'uso comune del termine "imprenditore commerciale" che indica colui che pratica l'attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
La parte maggioritaria della dottrina è d'accordo nell'affermare che la definizione data dal codice non è esaustiva e che si possano definire "commerciali" tutti gli imprenditori ad esclusione da quelli definiti dall'art. 2135, che definisce l'imprenditore agricolo.

IMPRENDITORE AGRICOLO
L’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta:
• alla coltivazione del fondo;
• alla silvicoltura;
• all’allevamento del bestiame;
• all’esercizio di attività connesse alle precedenti.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
AZIENDA
L’AZIENDA è l’insieme dei beni che vengono predisposti per lo svolgimento di tale attività.L’azienda è quindi il mezzo attraverso il quale l’imprenditore esercita la propria attività.
Dal punto di vista giuridico, l’azienda è composta da un insieme di:
• Beni, che possono anche non appartenere al titolare dell’impresa ma che sono collegati tra loro dal fatto che l’imprenditore ne ha la disponibilità giuridica;
• Rapporti giuridici, con i quali l’imprenditore si procura la disponibilità dei fattori necessari per la produzione (usufrutto, leasing…).
DITTA
La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa.
A norma dell'articolo 2563 del codice civile il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.
La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità.
Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata;
la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il cognome di quest'ultimo;
la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.