venerdì 18 dicembre 2009

ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI TIPOLOGIA


LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA
La diligenza del buon padre di famiglia (tratta, come noto, dalla terminologia romanistica) sta a indicare che il pubblico amministratore nei compiti cui attende deve adottare quella diligenza che è solitamente usata, in identiche circostanze, dai componenti della collettività i quali, di regola, i crediti li soddisfano e, una volta intervenuta una sentenza, "Il disponente può nominare uno o più cd. protector (controllore) il quale ha il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, il controllore non può avere un potere di veto tanto forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti.

IMPOSSIBLITA' SOPPRAVENUTA
La impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell' obbligazione a norma degli artt. 1256 -1258 c.c. .
L'estinzione dell' obbligazione si realizza quando l'impossibilità è:
sopravvenuta (deve verificarsi dopo che è sorta l' obbligazione );
oggettiva (l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore );
assoluta (l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo);
non imputabile (l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore ; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore , l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria );
definitiva non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all' obbligazione.

EVENTO FORTUITO - FORZA MAGGIORE

Di solito non si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono caso fortuito:indica un evento assolutamente imprevedibile
forza maggiore: indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.
In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza.
È opportuno ricordare, però, che altra tesi inquadra queste ipotesi come interruzione del nesso di causalità piuttosto che come ipotesi di assenza di colpa.A mio parere per inquadrare correttamente le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore bisogna distinguere diversi casi.
Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.
Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.

ONERESITA'
Eccessiva onerosità ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un'eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell’alea normale del contratto”.
L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”.
Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità”.










venerdì 11 dicembre 2009

La signorina Beatrice ha sul naso un orrendo neo che le rende insoportabile la vita. Si rivolge a un chirurgo perchè questo neo le sia rimosso. L'operazione ha solo parzialmente sucesso e il naso presenta ancora una leggera deformazione. In seguito a questo risultato la signorina Beatrice si rifiuta di pagare l'onorario al medico sostenendo che l'obbligazione che lui aveva assunto non erano un' obbligazione di risultato.

Il chirurgo a sua volta ritiene che essendo la sua prestazione un'obbligazione dei mezzi l'onorario lì sia dovuto. Le due parti convengono in giudizio.

Dopo aver analizzato separatamente che cosa sono le obbligazioni dei mezzi e di risultato individua quali delle due parti ha ragione e su quali criteri fonda la sua ragione?



Si usa distinguere tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.L'oggetto dell'obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l'oggetto dell'obbligazione di risultato è, per l'appunto, il conseguimento del risultato stesso.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato attiene, in particolar modo al riparto dell'onere della prova relativa al corretto adempimento dell'obbligazione in quanto la prova dell'inadempimento, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrata l'assenza del risultato atteso, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c.
Tale distinzione rigida è stata sottoposta a revisione critica soprattutto con riferimento alle obbligazioni dei professionisti in quanto si è osservato che, da una parte, le obbligazioni di mezzi non sono scevre dall'attesa di un risultato e che, dall'altra, nelle obbligazioni di risultato non è indifferente la modalità di esecuzione della prestazione.
Si è, dunque, osservato che nelle obbligazioni di risultato la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. opera soprattutto come strumento per la valutazione dell'esattezza della prestazione mentre, nelle obbligazioni di mezzi, opera anche nel senso di determinare il contenuto della prestazione.
Con riferimento alle obbligazioni dei professionisti, le stesse sono inquadrate tra le obbligazioni di mezzi e, tuttavia, proprio con riferimento a tale genere di obbligazioni, è innegabile l'attesa per un determinato risultato.

Con riferimento alla disciplina giuridica delle obbligazioni di mezzi dei professionisti, se da una parte la perizia richiesta è quella conforme alle conoscenze tecniche di riferimento per la professione svolta dall'altra, in caso di soluzione di problemi di particolare difficoltà, la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

venerdì 4 dicembre 2009

LA SOLIDARIETà PASSIVA
La solidarietà passiva in caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione se vi è solidarietà ( per accordo o per legge) il creditore potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori e non essere costretto a chiedere parte della prestazione ad ognuno dei debitori. Il pagamento eseguito dal debitore il solido libera gli altri
Nella solidarietà passiva, quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati ad eseguirla.
Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno di loro.
L'AZIONE DI REGRESSO
L'azione di regresso in diritto cartolare è l'azione che spetta al portatore o a chi ha pagato il titolo di credito nei confronti del girante o dell'avallante.
L' azione di regresso è diretta verso i debitori successivi, i quali a loro volta dovranno avere la possibilità di rivalersi sui loro debitori. da qui la necessità di forme particolari che assicurino la certezza dei mancati pagamenti. Inoltre, i debitori ulteriori devono essere costretti a pagare solo se il creditore insoddisfatto abbia dimostrato di attivarsi con sollecitudine per fare valere la promessa cambiaria.
IN CHE COSA CONSISTE IL VINCOLO DELLA SOLIDARIETA' PASSIVA
Si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori. La solidarietà passiva mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori.