venerdì 18 dicembre 2009

ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI TIPOLOGIA


LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA
La diligenza del buon padre di famiglia (tratta, come noto, dalla terminologia romanistica) sta a indicare che il pubblico amministratore nei compiti cui attende deve adottare quella diligenza che è solitamente usata, in identiche circostanze, dai componenti della collettività i quali, di regola, i crediti li soddisfano e, una volta intervenuta una sentenza, "Il disponente può nominare uno o più cd. protector (controllore) il quale ha il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, il controllore non può avere un potere di veto tanto forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti.

IMPOSSIBLITA' SOPPRAVENUTA
La impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell' obbligazione a norma degli artt. 1256 -1258 c.c. .
L'estinzione dell' obbligazione si realizza quando l'impossibilità è:
sopravvenuta (deve verificarsi dopo che è sorta l' obbligazione );
oggettiva (l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore );
assoluta (l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo);
non imputabile (l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore ; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore , l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria );
definitiva non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all' obbligazione.

EVENTO FORTUITO - FORZA MAGGIORE

Di solito non si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono caso fortuito:indica un evento assolutamente imprevedibile
forza maggiore: indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.
In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza.
È opportuno ricordare, però, che altra tesi inquadra queste ipotesi come interruzione del nesso di causalità piuttosto che come ipotesi di assenza di colpa.A mio parere per inquadrare correttamente le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore bisogna distinguere diversi casi.
Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.
Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.

ONERESITA'
Eccessiva onerosità ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un'eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell’alea normale del contratto”.
L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”.
Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità”.










venerdì 11 dicembre 2009

La signorina Beatrice ha sul naso un orrendo neo che le rende insoportabile la vita. Si rivolge a un chirurgo perchè questo neo le sia rimosso. L'operazione ha solo parzialmente sucesso e il naso presenta ancora una leggera deformazione. In seguito a questo risultato la signorina Beatrice si rifiuta di pagare l'onorario al medico sostenendo che l'obbligazione che lui aveva assunto non erano un' obbligazione di risultato.

Il chirurgo a sua volta ritiene che essendo la sua prestazione un'obbligazione dei mezzi l'onorario lì sia dovuto. Le due parti convengono in giudizio.

Dopo aver analizzato separatamente che cosa sono le obbligazioni dei mezzi e di risultato individua quali delle due parti ha ragione e su quali criteri fonda la sua ragione?



Si usa distinguere tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.L'oggetto dell'obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato mentre l'oggetto dell'obbligazione di risultato è, per l'appunto, il conseguimento del risultato stesso.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato attiene, in particolar modo al riparto dell'onere della prova relativa al corretto adempimento dell'obbligazione in quanto la prova dell'inadempimento, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, graverebbe sul creditore che sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrata l'assenza del risultato atteso, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c.
Tale distinzione rigida è stata sottoposta a revisione critica soprattutto con riferimento alle obbligazioni dei professionisti in quanto si è osservato che, da una parte, le obbligazioni di mezzi non sono scevre dall'attesa di un risultato e che, dall'altra, nelle obbligazioni di risultato non è indifferente la modalità di esecuzione della prestazione.
Si è, dunque, osservato che nelle obbligazioni di risultato la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. opera soprattutto come strumento per la valutazione dell'esattezza della prestazione mentre, nelle obbligazioni di mezzi, opera anche nel senso di determinare il contenuto della prestazione.
Con riferimento alle obbligazioni dei professionisti, le stesse sono inquadrate tra le obbligazioni di mezzi e, tuttavia, proprio con riferimento a tale genere di obbligazioni, è innegabile l'attesa per un determinato risultato.

Con riferimento alla disciplina giuridica delle obbligazioni di mezzi dei professionisti, se da una parte la perizia richiesta è quella conforme alle conoscenze tecniche di riferimento per la professione svolta dall'altra, in caso di soluzione di problemi di particolare difficoltà, la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

venerdì 4 dicembre 2009

LA SOLIDARIETà PASSIVA
La solidarietà passiva in caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione se vi è solidarietà ( per accordo o per legge) il creditore potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori e non essere costretto a chiedere parte della prestazione ad ognuno dei debitori. Il pagamento eseguito dal debitore il solido libera gli altri
Nella solidarietà passiva, quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati ad eseguirla.
Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno di loro.
L'AZIONE DI REGRESSO
L'azione di regresso in diritto cartolare è l'azione che spetta al portatore o a chi ha pagato il titolo di credito nei confronti del girante o dell'avallante.
L' azione di regresso è diretta verso i debitori successivi, i quali a loro volta dovranno avere la possibilità di rivalersi sui loro debitori. da qui la necessità di forme particolari che assicurino la certezza dei mancati pagamenti. Inoltre, i debitori ulteriori devono essere costretti a pagare solo se il creditore insoddisfatto abbia dimostrato di attivarsi con sollecitudine per fare valere la promessa cambiaria.
IN CHE COSA CONSISTE IL VINCOLO DELLA SOLIDARIETA' PASSIVA
Si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori. La solidarietà passiva mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori.

sabato 28 novembre 2009

INTERESSI LEGALI
Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.).
Inoltre è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (art. 1815 c.c.) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (art. 1284 c.c.).
Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.
SPREAD
Nella nostra lingua lo chiameremmo scarto o margine. Ma la diffusione generale del termine inglese non lascia più alcuno spazio al vocabolo italiano. Ovunque si parla di spread (pronunciato "sprèd") e il suo significato non è da poco! Si tratta del ricarico che ogni banca decide di aggiungere al tasso di base quale proprio ricavo. Il principio è classicamente commerciale. Il commerciante (la banca) compra il prodotto (il denaro) ad un prezzo (tasso di scambio interbancario) e lo rivende alla sua clientela ricaricato di un margine di guadagno (spread). Negli scambi tra banche il denaro ha una sua quotazione, che in Europa viene definita Euribor. Quello è il tasso, rilevato giornalmente, a cui la banca può comprare valuta, o anche venderla se ne dispone in eccesso. La collocazione del denaro mediante un finanziamento al cliente dovrà perciò avvenire ad un tasso un po' più alto. Ciò consentirà di compensare le spese di gestione della struttura creditizia e della pratica nonché i rischi dell'operazione, e guadagnarci sopra qualcosa. Questo incremento è chiamato appunto "spread". Un mutuo a tasso variabile verrà perciò rimborsato ad un tasso stabilito con il criterio:
Euribor + spread
dove l'Euribor costituisce la componente variabile del tasso, mentre lo spread quella fissa, che resterà invariata per tutta la durata del mutuo. NOTA: rari contratti prevedono la modifica dello spread al raggiungimento di specifiche scadenze o al verificarsi di determinate condizioni. Essendo solidamente garantiti dall'ipoteca i mutui sono gravati da modesti rischi di insoluto e consentono l'applicazione di spread molto bassi. La media si attesta intorno all'1,60%. Si parte da offerte eccezionali intorno allo 0,70% per arrivare a punte del 3%, richiesto da banche che finanziano situazioni un po' più a rischio. Come potrai immaginare la scelta di applicare uno spread più o meno alto dipende esclusivamente dalla volontà della banca. Così si osservano differenze anche rilevanti tra un'offerta e l'altra. Facendo leva sui grossi importi dei mutui e sulle loro lunghe durate, gli effetti possono rivelarsi esplosivi. ESEMPIO: si consideri una differenza di spread dell'1% applicata ad un mutuo ventennale di 100.000 Euro. Con un tasso del 4% si spenderanno 45.435 Euro di interessi. Aumentando il tasso dell'1% la spesa sarà di 58.390 Euro. Una differenza di ben 13.000 Euro, ovvero il 28% in più! Anche per i mutui a tasso fisso si parla di spread. In quel caso costituisce la quota aggiuntiva applicata al parametro di riferimento IRS, in base al risultato dell'addizione:
IRS (di durata pari a quella del mutuo) + spread
Qui però lo spread servirà per calcolare il tasso una sola volta, il giorno della sottoscrizione del contratto di mutuo, perché in seguito il saggio di interesse non potrà più subire alcun aggiornamento.

venerdì 27 novembre 2009

RIBOR
Chi ha contratto mutui a tasso variabile nel secolo scorso rileverà che i riferimenti alla variabilità riguardano indici ormai in disuso nel settore dei mutui, talvolta perfino inesistenti oggi. Per molti anni ci si è agganciati al Rendistato, ovvero il rendimento dei titoli emessi dallo Stato. I mutui a privati che lo utilizzavano sono però molto vecchi e dovrebbero risultare ormai tutti estinti. Poi ha preso forma il Prime Rate ABI, ovvero il costo praticato dalle banche ai clienti migliori, rilevato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), elemento tuttora reperibile. Chi ha un mutuo legato al Prime Rate soffre un po' perché si tratta di una rilevazione degli scambi tra banca e cliente ed è quindi più elevata rispetto alle transazioni tra banca e banca, come quelle assunte dall'Euribor. Vita molto migliore per chi si è trovato agganciato al TUS (Tasso Ufficiale di Sconto). Con il passaggio all'Euro il TUS ha cessato di esistere come tasso nazionale, ma è stato sostituito dal Tasso BCE (Banca Centrale Europea) che permane su livelli bassi e si dimostra sempre piuttosto pigro quando i mercati reagiscono verso l'alto. Verso la fine degli anni '90 le banche hanno cominciato ad utilizzare il Ribor. Si trattava del tasso applicato agli scambi finanziari tra le banche italiane. L'affidabilità del Ribor come riferimento ha fatto in modo che venisse mantenuto anche dopo l'avvento dell'Euro. Riguardando oggi gli scambi europei l'indice è stato ribattezzato Euribor e rappresenta attualmente il riferimento usato da quasi tutte le banche italiane per la determinazione del saggio di interesse dei mutui a tasso variabile. Chi ha stipulato un mutuo agganciato al Ribor utilizza oggi, per la determinazione del tasso, il corrispondente Euribor.
IL TAEG

Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento. Si tratta di un tasso puramente virtuale. Non viene infatti utilizzato per calcolare le rate.
Piuttosto è un indicatore, una cifra in grado di dichiarare il costo globale del prestito. Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto. Nelle considerazioni sui tassi è consuetudine misurare la spesa annua in interessi. Un costo di 50 Euro su un finanziamento di 1.000 Euro rimborsato dopo un anno vuol dire pagare il 5%. Ciò corrisponde al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) del prestito. Nella sua semplicità questa considerazione non tiene conto di due elementi complementari e non trascurabili:
1) Il tipo di rimborso
2) Le spese dell'operazione
IL TIPO DI RIMBORSO Il metodo di ammortamento usato abitualmente per mutui e prestiti (francese a rata costante) prevede che il pagamento dell'interesse non avvenga una volta sola a fine anno, ma risulti caricato su ogni rata. Con pagamenti frazionati nell'anno, il più delle volte mensili, ciò rappresenta un piccolo vantaggio per il finanziatore, che comincia ad incassare gli interessi in anticipo. Il fenomeno lascia insensibile il Tasso Nominale mentre viene recepito dal Tasso Effettivo. La differenza tra Tasso Nominale ed Effettivo si incrementa con l'aumentare del tasso e con il crescere del numero di rate annue.

ESEMPIO: Consideriamo un prestito al Tasso Nominale del 5% annuo. Se il pagamento avviene semestralmente (2 rate all'anno) il Tasso Effettivo sarà pari al 5,06%. Con il pagamento mensile (12 rate annue) ammonterà al 5,12%. Invece un Tasso Nominale del 20%, regolato con pagamento mensile aumenterà fino al 21,9%, con una differenza di quasi due punti rispetto al Tasso Nominale. Nella sua volontà di rappresentare fedelmente il costo del finanziamento il T.A.E.G. disdegna il Tasso Nominale per prendere in considerazione il più autorevole Tasso Effettivo.
LE SPESE DELL'OPERAZIONE Obiettivo dichiarato del TAEG è quello di ricomprendere gli effetti di tutte le spese obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento. Per conseguirlo si ipotizza che i costi iniziali riducano il capitale prestato e che le spese periodiche aumentino la rata.

Il calcolo del TAEG viene effettuato dopo avere apportato tali correttivi ai numeri dell'operazione. ESEMPIO: un mutuo decennale di 100.000 Euro al 5% (1.061 Euro mensili) privo di spese di apertura o di gestione avrebbe un TAEG coincidente con il suo Tasso Effettivo, cioè 5,12%. Qualora invece la banca richiedesse 800 Euro di spese iniziali ciò corrisponderà in pratica a ricevere un finanziamento ridotto a 99.200 Euro (100.000 - 800). Se poi tutti i mesi dovrò pagare 3 Euro per la polizza incendio e 2 Euro di spese di incasso, sarà come sopportare una rata maggiorata di 5 Euro.

Il fedele TAEG farà perciò i suoi conti considerando il capitale ristretto a 99.200 Euro ed una rata mensile maggiorata a 1.066 Euro (1.061 + 5 di spese). Risultato: TAEG = 5,41%, ovvero il tasso effettivo di un mutuo decennale di 99.200 Euro rimborsato con una rata mensile di 1.066 Euro. In pratica sarà come avere azzerato tutti i costi del finanziamento avendoli tramutati in interessi. Pertanto paragonare i TAEG corrisponde idealmente a confrontare diversi finanziamenti a spese zero.

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Si definiscono pecuniarie le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma di denaro. Quest'ultimo, quale oggetto delle obbligazioni in parola, non rileva, peraltro, di per sé, bensì in virtù della attitudine a fungere da parametro di valutazione economica di beni e di servizi (cd. funzione di intermediazione negli scambi del denaro).Discussa è la natura giuridica delle obbligazioni pecuniarie. Secondo taluni, esse si inquadrano nelle obbligazioni generiche, mutuandone la relativa disciplina, salve le norme specificamente dettate dagli artt. 1277 ss. cc. Altri sostengono, all'opposto, l'inquadramento autonomo dei debiti pecuniari, con la conseguente sottrazione degli stessi allo statuto delle obbligazioni generiche e, segnatamente: all'art. 1378 cc., disciplinante il trasferimento di cosa determinata solo nel genere, che, nel caso delle obbligazioni pecuniarie, non avverrebbe con la individuazione, ma con la effettiva dazione; all'art. 1178 cc., concernente il principio – inapplicabile al caso di specie – secondo cui il debitore, nell'adempiere l'obbligazione, deve prestare cose di qualità non inferiore alla media; all'art. 1256 cc., riguardante l'estinzione per impossibilità sopravvenuta, non potendo una prestazione di denaro diventare impossibile. Norma cardine in materia di obbligazioni pecuniarie è l'art. 1277 cc., a mente del quale: «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale».

venerdì 13 novembre 2009

La multiproprietà

La multiproprietà è una pratica commerciale in cui più soggetti sono pieni proprietari di uno stesso immobile, goduto da ciascuno, a turno, per una frazione limitata dell'anno.
La
legge disciplina solo il contratto con cui il consumatore acquista il diritto oggetto di multiproprietà.
Il termine multiproprietà è utilizzabile solo quando il diritto oggetto del contratto sia un
diritto reale.

Acquistando in multiproprietà si diventa a tutti gli effetti di legge proprietario di un'immobile nel periodo prescelto: il possesso é garantito da un rogito notarile. A rendere ancora più vantaggioso un tale investimento é l'affiliazione ad un grande circuito mondiale delle vacanze RCI (resort condominius international), che offre la possibilità di scambiare il proprio periodo di vacanza con altri periodi in altre località. 4600 residence distribuiti in 90 paesi del mondo con la sicurezza di trascorrere vacanze indimenticabili in eccellenti strutture e nelle più belle e ambite località.Con la multiproprietà acquistate la vostra casa per le vacanze nel posto che preferite e solo nella porzione di tempo che vi serve veramente.In questo caso il prezzo d'acquisto é notevolmente inferiore rispetto all'acquisto di una casa in proprietà piena e i costi di manutenzione vengono ripartiti con tutti gli altri acquirenti della stessa casa. Quindi multiproprietà significa acquistare la quantità di vacanze che serve a voi, nel periodo che voi desiderate e nel tipo di alloggio giusto per voi. Vivere la propria casa di campagna con tutti i vantaggi, le comodità e i servizi di una moderna struttura alberghiera.

Approfondendo l’argomento però bisogna porre delle distinzioni, infatti esistono diverse tipologie di multiproprietà, ognuna con delle specifiche.

Multiproprietà immobiliare (detta anche residenziale o condominiale):è la tipologia più diffusa in Italia. comporta la proprietà esclusiva nel periodo prescelto, solitamente su base settimanale, ma esistono multiproprietà di decadi o mesi, dell’unità immobiliari. È una proprietà vera e propria con tutte le norme che regolano la gestione di un condominio.

Multiproprietà alberghiera (detta anche comproprietà)I diritti reali dei soci consistono in quote di comproprietà di tutto il complesso dove si acquista contrattualmente il diritto di alloggiare in periodi dell’anno prestabiliti, potendo godere di servizi di tipo alberghiero (pulizia delle stanze giornaliera, servizio pensione completa, ecc.)Non si tratta di una proprietà ma di una compartecipazione di tipo societaria. Il diritto di godere turnariamente di un unità abitativa del complesso immobiliare deriva dal possesso di azioni di una società.

La multiproprietà azionaria è caratterizzata da due contratti, il primo con l’acquisto delle azioni e l’altro che ne conferisce al socio il godimento del bene. Il diritto che si acquisisce è legato alle sorti della società che rimane proprietaria del bene.