martedì 19 aprile 2011

FACTORING



Il factoring è una tipologia di negoziazione tra due soggetti che avviene attraverso la stipula di un contratto che impegna un soggetto a cedere i crediti della propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto chiamato factor. I crediti impegnati non sono solo quelli attuali ma anche quelli futuri.

Il soggetto che ha ricevuto questi crediti, il factor appunto, si impegna dall'altro lato a fornire una serie di servizi. I servizi possono essere di varia tipologia come ad esempio la contabilizzazione o la gestione, la riscossione dei crediti o la concessione di prestiti. Il contratto di factoring deve quindi essere considerato come lo strumento attraverso cui è possibile da parte del factor offrire questi servizi al suo cliente.

Esistono due diverse modalità di cessione dei crediti
la cessione pro solvendo lascia al cliente il rischio dell'insolvenza
la cessione pro soluto prevede che il rischio dell'insolvenza passi al factor.


Il factoring puo essere pro soluto o pro solvendo, e ciò è legato al soggetto in cui ricade il rischio dell’insolvenza del debitore. Nel primo caso (pro soluto) si intende che il rischio rimane a carico del factor, assicurando cosi il pagamento del credito; nel pro solvendo invece il rischio rimane a carico del cedente.


Oltre alla forma di factoring diretto vi è anche il factoring indiretto, che prevede che il factor gestisca i debiti che il cliente (cedente) ha nei confronti di terzi.

Di per sè il contratto di factoring può assumere tre funzioni:
- gestire i crediti: il factor riscuoterà i crediti da debitori inadempienti;
- assicurazione: nel caso in cui il factor acquisisca i crediti pro soluto;
- finanziamento: se il factor anticipa l’importo dei crediti acquistati.

Naturalmente con il contrattto di factoring l’imprenditore snellisce molte pratiche che riguardano la gestione commerciale, dando in mano al factor la cura dei propri crediti e la contabilità.

Inoltre in questo modo vi un miglioramento della situazione finanziaria grazie alla mobilitazione del portafoglio clienti.
Il factor può essere rappresentato oggettivamente da un operatore finanziario specializzato (società di factoring) o da una banca.

lunedì 11 aprile 2011

OBBLIGHI DEL VENDITORE


La legge prevede una espressa responsabilità del produttore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto e il conseguente diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene stesso.


Obblighi del venditore


Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita:


1. il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore e di conseguenza le caratteristiche prospettate dal venditore, produttore o suo rappresentante


2. il bene deve essere correttamente installato ovvero le istruzioni per l’installazione da parte del consumatore devono essere chiare. La conformità del bene si estende anche all’installazione quando questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.



Responsabilità del venditore


La legge prevede una espressa responsabilità del venditore nei confronti del consumatore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto (la responsabilità nasce dal momento della consegna del bene). Mentre prima il consumatore poteva avvalersi della sola garanzia per vizi della cosa venduta, con la nuova Direttiva il consumatore ha la possibilità di avviare azioni, nei confronti del venditore, sul semplice presupposto dell’esistenza di una “difformità“ del bene rispetto al contratto. Con la nuova normativa il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto.



La responsabilità del venditore è esclusa:


•In caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore


•In caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con l’ordinaria diligenza


•Qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore


Nell’ordinamento giuridico la nozione di “pertinenza” è espresso dall’art. 817 del codice civile, secondo il quale vanno intese tali “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.”.

La pertinenza è, pertanto, caratterizzata da un vincolo di subordinazione funzionale di un bene o di più beni accessori rispetto alla cosa principale, protratto nel tempo e costituito da un comportamento volontario e durevole del proprietario della cosa principale. La prevalente giurisprudenza ritiene che per la costituzione del vincolo pertinenziale, la proprietà della cosa principale e della pertinenza debbano coincidere nel medesimo soggetto. La disciplina civilistica ravvisa l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra beni diversi in presenza di due requisiti, l'uno oggettivo e l'altro soggettivo, identificati rispettivamente nella destinazione intesa quale contiguità di due o di più beni (per la quale l'accessorio reca un'utilità al bene principale e non al proprietario) e nella volontà di operare tale destinazione.