martedì 16 novembre 2010

IL DEBITO PUBBLICO IN IRLANDA
E' l'Irlanda la maglia nera del debito in Europa. Non sembrerebbe così se ci si limitasse a guadare la massa dei bond emessi dal governo di Dublino in relazione al Prodotto interno lordo del paese, che si attesta a fine 2009 su un rapporto del 66%. Un valore molto più basso in confronto al parametro italiano (115%) e della stessa Grecia (113%), oggetto quest'ultima di un tentativo coordinato di salvataggio tra il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Commissione europea.
Eppure le cifre del debito parlano chiaro: a conti fatti, l'Irlanda è quella messa peggio (si veda tabella in pagina) in fatto di debiti. Come si evince da uno studio di Standard & Poor's, aggiungendo al debito contratto dal governo, quello in carico alle imprese e alle famiglie, si può avere un quadro più chiaro della situazione finanziaria di un paese. Un dato più ponderato perché tiene conto anche del comportamento degli altri attori che fanno girare l'economia. Sulla base di questo mix il sistema paese Irlanda ha un debito pari al 286% del Prodotto interno lordo (ottenuto sommando il 66% del debito governativo, il 133% di quello delle aziende e l'87% sul groppone delle famiglie). In sostanza, è vero che l'Irlanda in questo momento rispetta a pieno i dettami del Trattato di Maastricht secondo cui il rapporto debito pubblico/Pil "deve tendere" intorno al 60%, ma è anche vero che le finanze pendenti di imprese e consumatori irlandesi sono superiori rispetto a qualsiasi altro paese europeo.
Il governo irlandese ha deciso di salvare dal fallimento il sistema bancario. Il conto per i contribuenti si aggira sui 50 miliardi, quasi un terzo del Pil. Ciò porterebbe il disavanzo di fine anno al 32% del Pil e il debito pubblico al 100%. Questi dati sono certamente allarmanti, ma non è detto che l'Irlanda sia costretta a richiedere aiuti esterni. L'impennata del disavanzo dipende da una partita di bilancio e rappresenta in gran parte una spesa una tantum, e il governo non avrà bisogno di tornare sui mercati fino alla primavera del 2011.
RATING

RATING esprime la valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali, ovvero della probabilità che questi faccia fronte puntualmente al servizio del debito. Il rating fornisce agli operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio degli emittenti e riveste una grande importanza per gli investitori che non sono in grado di effettuare autonomamente l’analisi del rischio di credito.

L’assegnazione di un rating agevola per gli emittenti il processo di fissazione del prezzo e di collocamento dei titoli emessi. Per questi motivi, i soggetti che desiderano collocare titoli sui mercati finanziari internazionali sono indotti a richiedere una valutazione del loro merito di credito alle agenzie di rating. In alcuni casi, anche in relazione all’importanza del soggetto emittente, le agenzie possono assegnare d’iniziativa un rating che, in questo caso, viene definito «implicito».

Le agenzie definiscono una graduatoria, diversa per le obbligazioni a breve e a lungo termine, in funzione del grado di solvibilità dell’emittente, questa graduatoria prevede, per il debito a lungo termine, un massimo di affidabilità AAA (assenza di rischio), sotto tale livello sono previsti vari tipi di classificazioni.

Le principali agenzie di rating, circa una decina, sono dislocate soprattutto negli Stati Uniti. Le più rappresentative sono Standard & Poor’s e Moody’s, le uniche, tra l’altro, che forniscano una gamma completa di valutazione, differenziata sia per tipologia dell’emittente che per strumento finanziario. 

venerdì 7 maggio 2010

MERCATO MONOPOLISTICO

Si tratta di analizzare le caratteristiche di un mercato dove esiste un solo offerente (monopolio) o un solo richiedente (monopsonio), in assenza di concorrenza effettiva(un solo operatore) o potenziale(non è prevista la possibilità di entrata di un concorrente) e di un prodotto che non ha surrogati(unico bene per soddisfare il bisogno).
Posto l’obiettivo del massimo profitto(postulato neoclassico), la ricerca delle condizioni di ottimalità portano a configurare la coppia prezzo e quantità di equilibrio del monopolista e quindi del mercato, in quanto l’offerta è il punto della curva di domanda che configura il prezzo di assorbimento della quantità prodotta.
Da quanto sopra si capisce che il livello di prezzo dipende dalla domanda di mercato e, in particolare, dalla sua elasticità.E’ il grado di elasticità della domanda che determina il potere di monopolio [( P – C’)/P = - 1/ Ed ] e quindi il profitto del monopolistico. Il mark-up(concetto che viene mutuato dagli sviluppi successivi) o, in termini più generali, il margine aggiuntivo al costo dell’ultima unità(o frazione infinitesima) che viene prodotta [(P-C’)/P] dipende dalla domanda e dalla sua elasticità nel punto considerato [-1/Ed ]. Il prezzo, che esprime il ricavo medio sulla funzione di domanda è infatti la somma algebrica del costo marginale e del mark-up [C’ + (P-C’)/P]. Ogni altra ipotesi interpretativa del potere di monopolio(barriere all’entrata, differenziazione del prodotto, economie di scala, know-how incorporato nel prodotto) non è contemplata.


venerdì 23 aprile 2010

IMPRESA ARTIGIANA
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Attività prevalente: svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
Attività escluse: sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.
SOCIETA' ARTIGIANA:
-deve rispettare i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane
-la maggioranza dei soci (o uno, nel caso di due soci) svolgano in prevalenza lavoro personale, -anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale
-non può essere svolta nella forma dei S.p.a. o di S.a.a. ma può essere svolta nelle forme di S.r.l. pluripersonale.
-può essere svolta in forma di cooperativa.
LE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESE
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, I'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.L'imprenditore artgiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali.
IMPRESA ARTIGIANA

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano; quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire personalmente "nel processo produttivo" anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione. Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista. È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie.
In merito all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443\1985 dispone che:
attività prevalente:
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi
attività escluse:
sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.

venerdì 16 aprile 2010

LA CARTA DEI PASSEGGERI
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata
oppure in alternativa
RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più
conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata
oppure in alternativa
RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più
conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori
nonché i bambini non accompagnati hanno diritto
alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori
nonché i bambini non accompagnati hanno diritto
alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIONE
PECUNIARIA
calcolata in base alla tratta (intracomunitaria
o internazionale) e alla distanza percorsa:
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del
50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di
viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi
rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le
due, le tre o le quattro ore.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante
trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni
bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o
altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto
dell’acquisto del biglietto.

venerdì 12 marzo 2010

IMPRENDITORE COMMERCIALE

È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività:
-un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
-un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
-un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
-un'attività bancaria o assicurativa;
-altre attività ausiliarie delle precedenti.
La definizione data dal codice va quindi oltre all'uso comune del termine "imprenditore commerciale" che indica colui che pratica l'attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
La parte maggioritaria della dottrina è d'accordo nell'affermare che la definizione data dal codice non è esaustiva e che si possano definire "commerciali" tutti gli imprenditori ad esclusione da quelli definiti dall'art. 2135, che definisce l'imprenditore agricolo.

IMPRENDITORE AGRICOLO
L’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta:
• alla coltivazione del fondo;
• alla silvicoltura;
• all’allevamento del bestiame;
• all’esercizio di attività connesse alle precedenti.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
AZIENDA
L’AZIENDA è l’insieme dei beni che vengono predisposti per lo svolgimento di tale attività.L’azienda è quindi il mezzo attraverso il quale l’imprenditore esercita la propria attività.
Dal punto di vista giuridico, l’azienda è composta da un insieme di:
• Beni, che possono anche non appartenere al titolare dell’impresa ma che sono collegati tra loro dal fatto che l’imprenditore ne ha la disponibilità giuridica;
• Rapporti giuridici, con i quali l’imprenditore si procura la disponibilità dei fattori necessari per la produzione (usufrutto, leasing…).
DITTA
La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa.
A norma dell'articolo 2563 del codice civile il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.
La legge, in merito, prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità.
Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata;
la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il cognome di quest'ultimo;
la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.

venerdì 26 febbraio 2010

CAPARRA PENITENZIALE


La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è la più frequente e corrisponde alla antica consuetudine di consegnare all'altra parte una somma di denaro (o altre cose fungibili) a conferma del vincolo assunto. Se la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra.

Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato.
Si tratta in entrambi i casi di facoltà concessa all'interessato che può comunque insistere per l'adempimento, e richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno subito.

Diversa è invece la funzione della caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro.

venerdì 12 febbraio 2010

GIUDICE DI PACE
IN MATERIA CIVILE
-CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORE AD € 2.582,28, ossia quelle cause che riguardano beni materialmente trasferibili (merci, autoveicoli,....) oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro, o alla consegna di una certa cosa, ivi compresi i decreti ingiuntivi.
-CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15.493,71. Per esempio, se il cittadino ha avuto un incidente e la compagnia di assicurazione ritenuta responsabile non ha pagato i danni (relativi all`auto o alla persona), potrà chiedere al Giudice di Pace il risarcimento.
-CAUSE PER APPOSIZIONI DI TERMINI, cioè quando i confini sono certi e riconosciuti, il Giudice di Pace emette una sentenza che obbliga a rendere evidente e riconoscibile il confine (ad esempio con la costruzione di muri e recinzioni).
-CAUSE IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMI, RUMORI... Per esempio se il fumo proveniente dalla canna fumaria della casa confinante o il suono di uno stereo sono eccessivi, se animali tenuti dal vicino disturbano esageratamente, si può chiedere al Giudice di Pace di far cessare il disturbo e contemporaneamente chiedere il risarcimento dei danni subiti.
-CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI, quando si ritiene che le stesse siano piantate ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o dai regolamenti comunali.
-CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA` D`USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI, che hanno ad oggetto l`utilizzazione di un servizio comune tra i condomini, come ad esempio il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell`acqua, gli sprechi di energia elettrica quando il contatore è comune, l`uso del cortile condominiale ecc...
-OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15.493,71. Le sanzioni amministrative sono le cosiddette "multe" che si è tenuti a pagare quando, per esempio, si è violato il codice della strada (eccesso di velocità, sosta vietata...) o un regolamento comunale (apertura di un negozio...). Se si ritiene che l`agente di Polizia Municipale, i Carabinieri o la Polizia Stradale abbiano sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere l`annullamento della sanzione. Il Giudice di Pace esercita inoltre in sede non contenziosa - e quindi al di fuori di un procedimento giudiziario - una FUNZIONE CONCILIATIVA, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purchè non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come, per esempio, in materia di lavoro e di diritto di famiglia, separazioni o divorzi). Questo tipo di conciliazione non pregiudica in alcun modo la possibilità di agire successivamente con un procedimento contenzioso. Si può agire in proprio davanti al Giudice di Pace, cioè senza l`ausilio di un avvocato, solo per le cause di valore non superiore a € 516,46 (oltre tale limite è possibile agire senza avvocato solo dopo aver richiesto ed ottenuto dal giudice l`autorizzazione) e per le opposizioni alle sanzioni amministrative.
IN MATERIA PENALE Da gennaio 2002 il legislatore ha attribuito al Giudice di Pace anche una competenza penale per alcuni reati di notevole diffusione, tra cui i reati
contro la persona: quali percosse, lesioni colpose, omissione di soccorso;
contro l`onore: quali ingiuria, minaccia e diffamazione;
contro il patrimonio: quali danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui.
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Da settembre 2004 il Giudice di Pace ha altresì competenza in materia di immigrazione, dovendo decidere sulla convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri emessi dalla Questura, e sui relativi ricorsi avverso i provvedimenti di convalida.
Dove
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO - Viale dei Mughetti 22/A - 10151 TorinoTel. 011 4329522
Sito Internet: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_6.wp
Modulo Ricorso in Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione: www.comune.torino.it/urp/servizi/documenti/diritti/Giudice_pace_mod_ricorso.pdf
Quando
La cancelleria centrale civile è aperta al pubblico da lunedì a sabato 8.30 - 13.30.
E` altresì attivo un servizio di ricevimento del pubblico da parte di un Giudice di Pace per la redazione di atti di citazione ed istanze di conciliazione per chi intende agire senza l`ausilio di un avvocato. Detto servizio non necessita di appuntamento e si svolge nei seguenti orari:martedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00.

venerdì 5 febbraio 2010

RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La risoluzione è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” (com’è per le ipotesi di invalidità, ossia nullità e annullabilità), bensì comerapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice, mentre, all’origine, il contratto era stato stipulato in modo del tutto valido e, a differenza di quanto abbiamo visto esaminando la rescissione, in condizioni per così dire “normali”.
I tipi di risoluzione indicati dal codice sono tre;
Il primo è quello determinato dall’inadempimento (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) di una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive: in tale evenienza, è offerta alla parte che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni la possibilità di scegliere tra l'adempimento e la risoluzione del contratto.
Alla parte adempiente il codice riconosce anche una soluzione diversa: essa può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Allo scadere invano di detto termine, il contratto è risolto di diritto (ossia senza necessità di ulteriore attivazione da parte del contraente diligente).
Una seconda specie di risoluzione è quella che, sempre nei contratti con prestazioni corrispettive, avviene allorché una prestazione sia divenuta impossibile (ad esempio è andata distrutta la cosa oggetto di un negozio traslativo): ebbene, in tale circostanza, “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito” (cfr. art. 1463 c.c.). L’articolo immediatamente successivo si occupa di regolare il caso in cui l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale: l'altra parte avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
L’ultimo tipo di risoluzione, che non è applicabile ai contratti aleatori, è quello disciplinato dagli articoli 1467 e seguenti del codice civile. Il legislatore ha previsto, all’uopo, che, quando il contratto sia a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458”. Il codice, comunque, offre alla parte contro la quale è domandata la risoluzione una possibilità di evitarla del tutto analoga a quella introdotta per la rescissione: può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La clausola risolutiva espressa come quella clausola contrattuale con cui le parti, individuano in modo espresso quelle obbligazioni che rivestendo particolare importanza nell’economia contrattuale, possono determinare in caso di un loro inadempimento, la risoluzione automatica del vincolo .
All’inadempimento del debitore, che deve essere a lui imputabile, deve seguire una dichiarazione del creditore con cui manifesta la volontà di valersi di tale clausola e di ritenere perciò il contratto risolto.Tale dichiarazione non è sottoposta ad alcun vincolo di forma né di requisiti e può essere anche desunta da un comportamento del creditore che lascia trasparire, in modo inequivocabile, tale intenzione.Secondo alcuna parte della Giurisprudenza il creditore, pur non avendo limiti di tempo per effettuare tale dichiarazione, decade da tale facoltà qualora abbia nel frattempo posto in essere comportamenti incompatibili con la risoluzione, tali da creare affidamento in tal senso per l’altra parte.Stessa situazione si determina anche nel caso in cui il creditore si sia già avvalso della clausola, determinandosi, in questo caso, una sorta di revoca di tale dichiarazione.

venerdì 29 gennaio 2010

DEPOSITO ALBERGHIERO
Il deposito è quel contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante)una cosa mobile con l’obbligo di custodirla in natura (art. 1766 c.c.). Si tratta di un contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile.
La causa del deposito consiste nell’assicurare la custodia della cosa; al depositario non passa la proprietà né il possesso di essa: egli la detiene soltanto, nell’interesse del depositante, e non può disporne né servirsene senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.).Il depositario è obbligato ad usare, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia; ma, se il deposito è gratuito, un’eventuale responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768 c.c.). La cosa va restituita al depositante, unitamente ai frutti percepiti dal depositario (art. 1775 c.c.), nel luogo dove doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante (art. 1774).Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto non imputabile, egli è liberato dall’obbligo di restituzione, ma deve, pena il risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione (Cass. 8541/91). Se, invece, il fatto è imputabile il depositario deve risarcire il danno (Cass. 3145/90).
CONTRATTI CONCLUSI AL DI' FUORI DEI LOCALI
In tutti questi casi, il consumatore può recedere dal contratto (“ripensarci”, senza obbligo di motivare tale ripensamento) nel termine di 10 giorni lavorativi.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.2.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta". Si mette a disposizione dell'utente un modello di lettera raccomandata "fai da te" che può essere inviata per esercitare il diritto di recesso.
Attenzione al contratto: spesso vengono previste particolari modalità per la restituzione del bene consegnato.
LA FORMA DEL CONTRATTO
Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale, nell’apposito titolo del libro quarto del codice civile; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti, anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.
Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”: tra queste meritano di essere menzionati i contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e, come stiamo per vedere, all’apposizione di un termine di durata.
Al datore di lavoro, inoltre, compete comunicare, sempre per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego e la formazione” territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l’ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, sconosciute ai “vecchi” enti.
Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni).
CONTRATTO PRELIMINARE (compromesso)
Il contratto preliminare (anche detto, impropriamente, compromesso) è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo. Con il contratto preliminare, in sostanza, non si trasferisce la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento (ad es. perché si vogliono verificare la persistenza dell'interesse alla transazione, la sussistenza di determinati vizi, o perché ci si vuole riservare la possibilità di apportare modifiche). Il preliminare deve contenere già in sé gli elementi essenziali del successivo contratto definitivo.
Ove una delle due parti si rifiuti di stipulare il successivo contratto definitivo, l'altra parte potrà ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto preliminare.
La legge prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prescritta per il contratto definitivo, pertanto se si vuole vendere un immobile, il relativo compromesso dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
La legge 28.2.1997, n. 30, ha introdotto la possibilità della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del contratto preliminare che ha ad oggetto:
- la promessa di trasferimento della proprietà di beni immobili;
- la costituzione, il trasferimento, la modificazione di diritti reali immobiliari;
- la costituzione di comunione su beni immobili;
- la costituzione o modifica di servitù prediali, uso, abitazione.
Ciò a condizione che il preliminare risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione è resa possibile anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione.
Gli effetti cessano, e si considerano come mai prodotti, se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.
La trascrizione è cancellabile nel caso di comune accordo delle parti o se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

venerdì 15 gennaio 2010

MORA

LA MORA
Il debitore è in mora quando: ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
La messa in mora è l'elemento iniziale da usare per far valere i propri diritti qualora si verifica una inadempienza contrattuale. I casi più esemplificativi per l'invio di una lettera di messa in mora, rigorosamente mediante raccomandata AR, spaziano dalla non consegna di un bene o dal ritardo di attivazione di un servizio.
La lettera non può essere inviata mediante posta ordinaria, o faxata o spediata via email ma deve necessariamente essere inviata tramite raccomandata AR e se possibile tramite posta elettronica certificata.
Vediamo alcuni esempi per i quali può essere utile inviare una lettera di messa in mora:
Pagamento anticipato per un servizio, ad esempio allaccio del gas, che non viene erogato.
Pagamento per un canone di affitto da un affittuario che è in palese ritardo.
Restituzione di un bene, ad esempio di un telefonino portato in assistenza e non ancora restituito.
Pagamento per un sinistro che l'assicurazione, nonostante si abbia piena ragione, non vuole rimborsare.
Nella lettera è importante scrivere la descrizione della vicenda, con quanto più dettaglio possibile, ad esempio riportando un eventuale numero di ticket assegnato, i precedenti colloqui telefonici con operatori e il tipo di disservizio.

LUCRO CESSANTE
Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva un'attività produttiva di reddito.
Allorché la persona che ha subito una lesione dell’integrità fisica, come nella specie, già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, e cioè biologico, morale ed esistenziale.
LETTERA DI MESSA IN MORA
OGGETTO: Costituzione in mora
Egregio signor.........residente in.........
Atteso che in data..............constato che non ha ancora adempiuto alla prestazione costituita con un regolare contratto..............col quale Lei si era impegnato ad adempiere alla prestazione di..................verificato che a tale scadenza non risulta la adempimento al quale si è impegnato la dichiaro perciò stesso in mora ai sensi del art.cc 1219 nonchè le intimo di adempiere entro 15 gg. dalla data della presente lettera.
In mancanza di un suo adempimento mi vedrò costretto a interprendere le oppurtune azioni legali a tutela dei miei diritti.
Cordialità.

venerdì 8 gennaio 2010

CONTRATTO PARTE 1

CHE COSA E' UN CONTRATTO
L'art. 1321 c.c. definisce il Contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
l'accordo delle parti(v. risposta specifica);
la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
QUAL'E' LA FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta ai fini probatori e deve contenere le seguenti informazioni:
la durata del contratto con l'individuazione di una data certa o di un evento cui ricondurre la cessazione del rapporto;
l'individuazione del progetto, programma o fase di lavoro con indicazione delle relative caratteristiche;
la pattuizione del compenso, con riferimento ai criteri che sono stati utilizzati per la sua determinazione;
tempo e modalità di corresponsione del compenso;
le forme di coordinamento del collaboratore con il committente, facendo attenzione a non pregiudicare, con questa definizione, l'autonomia del collaboratore;
le indicazioni legate alla tutela e salute dei luoghi di lavoro, con riferimento alla disciplina prevista dal D. Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni.
CHE COSA SONO I CONTRATTI PER ADESIONE

I contratti per adesione sono ormai all'ordine del giorno. Basta recarsi in una banca od in una assicurazione ovvero stipulare un contratto per la fornitura di acqua o gas per avere un'idea di che cosa è un contratto per adesione.
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto.
I colossi imprenditoriali frequentemente utilizzano i contratti per adesione al fine di gestire i rapporti giuridici con l'utenza nel campo dei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge.
In considerazione delle modalità con cui viene stipulato il contratto (assenza di trattative nonché status di subordinazione del soggetto aderente), le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nell'incertezza, a favore dell'altro.
CONTRATTI CONCLUSI AL DI FUORI DELLE AZIENDE
Campo di applicazione:
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' della merce da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi e' comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.