RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La risoluzione è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” (com’è per le ipotesi di invalidità, ossia nullità e annullabilità), bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice, mentre, all’origine, il contratto era stato stipulato in modo del tutto valido e, a differenza di quanto abbiamo visto esaminando la rescissione, in condizioni per così dire “normali”.
I tipi di risoluzione indicati dal codice sono tre;
Il primo è quello determinato dall’inadempimento (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) di una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive: in tale evenienza, è offerta alla parte che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni la possibilità di scegliere tra l'adempimento e la risoluzione del contratto.
Alla parte adempiente il codice riconosce anche una soluzione diversa: essa può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Allo scadere invano di detto termine, il contratto è risolto di diritto (ossia senza necessità di ulteriore attivazione da parte del contraente diligente).
Una seconda specie di risoluzione è quella che, sempre nei contratti con prestazioni corrispettive, avviene allorché una prestazione sia divenuta impossibile (ad esempio è andata distrutta la cosa oggetto di un negozio traslativo): ebbene, in tale circostanza, “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito” (cfr. art. 1463 c.c.). L’articolo immediatamente successivo si occupa di regolare il caso in cui l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale: l'altra parte avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
L’ultimo tipo di risoluzione, che non è applicabile ai contratti aleatori, è quello disciplinato dagli articoli 1467 e seguenti del codice civile. Il legislatore ha previsto, all’uopo, che, quando il contratto sia a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458”. Il codice, comunque, offre alla parte contro la quale è domandata la risoluzione una possibilità di evitarla del tutto analoga a quella introdotta per la rescissione: può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La clausola risolutiva espressa come quella clausola contrattuale con cui le parti, individuano in modo espresso quelle obbligazioni che rivestendo particolare importanza nell’economia contrattuale, possono determinare in caso di un loro inadempimento, la risoluzione automatica del vincolo .
All’inadempimento del debitore, che deve essere a lui imputabile, deve seguire una dichiarazione del creditore con cui manifesta la volontà di valersi di tale clausola e di ritenere perciò il contratto risolto.Tale dichiarazione non è sottoposta ad alcun vincolo di forma né di requisiti e può essere anche desunta da un comportamento del creditore che lascia trasparire, in modo inequivocabile, tale intenzione.Secondo alcuna parte della Giurisprudenza il creditore, pur non avendo limiti di tempo per effettuare tale dichiarazione, decade da tale facoltà qualora abbia nel frattempo posto in essere comportamenti incompatibili con la risoluzione, tali da creare affidamento in tal senso per l’altra parte.Stessa situazione si determina anche nel caso in cui il creditore si sia già avvalso della clausola, determinandosi, in questo caso, una sorta di revoca di tale dichiarazione.