venerdì 26 febbraio 2010

CAPARRA PENITENZIALE


La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è la più frequente e corrisponde alla antica consuetudine di consegnare all'altra parte una somma di denaro (o altre cose fungibili) a conferma del vincolo assunto. Se la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra.

Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato.
Si tratta in entrambi i casi di facoltà concessa all'interessato che può comunque insistere per l'adempimento, e richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno subito.

Diversa è invece la funzione della caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro.

venerdì 12 febbraio 2010

GIUDICE DI PACE
IN MATERIA CIVILE
-CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORE AD € 2.582,28, ossia quelle cause che riguardano beni materialmente trasferibili (merci, autoveicoli,....) oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro, o alla consegna di una certa cosa, ivi compresi i decreti ingiuntivi.
-CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15.493,71. Per esempio, se il cittadino ha avuto un incidente e la compagnia di assicurazione ritenuta responsabile non ha pagato i danni (relativi all`auto o alla persona), potrà chiedere al Giudice di Pace il risarcimento.
-CAUSE PER APPOSIZIONI DI TERMINI, cioè quando i confini sono certi e riconosciuti, il Giudice di Pace emette una sentenza che obbliga a rendere evidente e riconoscibile il confine (ad esempio con la costruzione di muri e recinzioni).
-CAUSE IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMI, RUMORI... Per esempio se il fumo proveniente dalla canna fumaria della casa confinante o il suono di uno stereo sono eccessivi, se animali tenuti dal vicino disturbano esageratamente, si può chiedere al Giudice di Pace di far cessare il disturbo e contemporaneamente chiedere il risarcimento dei danni subiti.
-CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI, quando si ritiene che le stesse siano piantate ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o dai regolamenti comunali.
-CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA` D`USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI, che hanno ad oggetto l`utilizzazione di un servizio comune tra i condomini, come ad esempio il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell`acqua, gli sprechi di energia elettrica quando il contatore è comune, l`uso del cortile condominiale ecc...
-OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15.493,71. Le sanzioni amministrative sono le cosiddette "multe" che si è tenuti a pagare quando, per esempio, si è violato il codice della strada (eccesso di velocità, sosta vietata...) o un regolamento comunale (apertura di un negozio...). Se si ritiene che l`agente di Polizia Municipale, i Carabinieri o la Polizia Stradale abbiano sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere l`annullamento della sanzione. Il Giudice di Pace esercita inoltre in sede non contenziosa - e quindi al di fuori di un procedimento giudiziario - una FUNZIONE CONCILIATIVA, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purchè non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come, per esempio, in materia di lavoro e di diritto di famiglia, separazioni o divorzi). Questo tipo di conciliazione non pregiudica in alcun modo la possibilità di agire successivamente con un procedimento contenzioso. Si può agire in proprio davanti al Giudice di Pace, cioè senza l`ausilio di un avvocato, solo per le cause di valore non superiore a € 516,46 (oltre tale limite è possibile agire senza avvocato solo dopo aver richiesto ed ottenuto dal giudice l`autorizzazione) e per le opposizioni alle sanzioni amministrative.
IN MATERIA PENALE Da gennaio 2002 il legislatore ha attribuito al Giudice di Pace anche una competenza penale per alcuni reati di notevole diffusione, tra cui i reati
contro la persona: quali percosse, lesioni colpose, omissione di soccorso;
contro l`onore: quali ingiuria, minaccia e diffamazione;
contro il patrimonio: quali danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui.
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Da settembre 2004 il Giudice di Pace ha altresì competenza in materia di immigrazione, dovendo decidere sulla convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri emessi dalla Questura, e sui relativi ricorsi avverso i provvedimenti di convalida.
Dove
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO - Viale dei Mughetti 22/A - 10151 TorinoTel. 011 4329522
Sito Internet: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_6.wp
Modulo Ricorso in Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione: www.comune.torino.it/urp/servizi/documenti/diritti/Giudice_pace_mod_ricorso.pdf
Quando
La cancelleria centrale civile è aperta al pubblico da lunedì a sabato 8.30 - 13.30.
E` altresì attivo un servizio di ricevimento del pubblico da parte di un Giudice di Pace per la redazione di atti di citazione ed istanze di conciliazione per chi intende agire senza l`ausilio di un avvocato. Detto servizio non necessita di appuntamento e si svolge nei seguenti orari:martedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00.

venerdì 5 febbraio 2010

RISOLUZIONE CONTRATTUALE
La risoluzione è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” (com’è per le ipotesi di invalidità, ossia nullità e annullabilità), bensì comerapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice, mentre, all’origine, il contratto era stato stipulato in modo del tutto valido e, a differenza di quanto abbiamo visto esaminando la rescissione, in condizioni per così dire “normali”.
I tipi di risoluzione indicati dal codice sono tre;
Il primo è quello determinato dall’inadempimento (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) di una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive: in tale evenienza, è offerta alla parte che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni la possibilità di scegliere tra l'adempimento e la risoluzione del contratto.
Alla parte adempiente il codice riconosce anche una soluzione diversa: essa può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Allo scadere invano di detto termine, il contratto è risolto di diritto (ossia senza necessità di ulteriore attivazione da parte del contraente diligente).
Una seconda specie di risoluzione è quella che, sempre nei contratti con prestazioni corrispettive, avviene allorché una prestazione sia divenuta impossibile (ad esempio è andata distrutta la cosa oggetto di un negozio traslativo): ebbene, in tale circostanza, “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito” (cfr. art. 1463 c.c.). L’articolo immediatamente successivo si occupa di regolare il caso in cui l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale: l'altra parte avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
L’ultimo tipo di risoluzione, che non è applicabile ai contratti aleatori, è quello disciplinato dagli articoli 1467 e seguenti del codice civile. Il legislatore ha previsto, all’uopo, che, quando il contratto sia a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458”. Il codice, comunque, offre alla parte contro la quale è domandata la risoluzione una possibilità di evitarla del tutto analoga a quella introdotta per la rescissione: può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La clausola risolutiva espressa come quella clausola contrattuale con cui le parti, individuano in modo espresso quelle obbligazioni che rivestendo particolare importanza nell’economia contrattuale, possono determinare in caso di un loro inadempimento, la risoluzione automatica del vincolo .
All’inadempimento del debitore, che deve essere a lui imputabile, deve seguire una dichiarazione del creditore con cui manifesta la volontà di valersi di tale clausola e di ritenere perciò il contratto risolto.Tale dichiarazione non è sottoposta ad alcun vincolo di forma né di requisiti e può essere anche desunta da un comportamento del creditore che lascia trasparire, in modo inequivocabile, tale intenzione.Secondo alcuna parte della Giurisprudenza il creditore, pur non avendo limiti di tempo per effettuare tale dichiarazione, decade da tale facoltà qualora abbia nel frattempo posto in essere comportamenti incompatibili con la risoluzione, tali da creare affidamento in tal senso per l’altra parte.Stessa situazione si determina anche nel caso in cui il creditore si sia già avvalso della clausola, determinandosi, in questo caso, una sorta di revoca di tale dichiarazione.