martedì 19 aprile 2011

FACTORING



Il factoring è una tipologia di negoziazione tra due soggetti che avviene attraverso la stipula di un contratto che impegna un soggetto a cedere i crediti della propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto chiamato factor. I crediti impegnati non sono solo quelli attuali ma anche quelli futuri.

Il soggetto che ha ricevuto questi crediti, il factor appunto, si impegna dall'altro lato a fornire una serie di servizi. I servizi possono essere di varia tipologia come ad esempio la contabilizzazione o la gestione, la riscossione dei crediti o la concessione di prestiti. Il contratto di factoring deve quindi essere considerato come lo strumento attraverso cui è possibile da parte del factor offrire questi servizi al suo cliente.

Esistono due diverse modalità di cessione dei crediti
la cessione pro solvendo lascia al cliente il rischio dell'insolvenza
la cessione pro soluto prevede che il rischio dell'insolvenza passi al factor.


Il factoring puo essere pro soluto o pro solvendo, e ciò è legato al soggetto in cui ricade il rischio dell’insolvenza del debitore. Nel primo caso (pro soluto) si intende che il rischio rimane a carico del factor, assicurando cosi il pagamento del credito; nel pro solvendo invece il rischio rimane a carico del cedente.


Oltre alla forma di factoring diretto vi è anche il factoring indiretto, che prevede che il factor gestisca i debiti che il cliente (cedente) ha nei confronti di terzi.

Di per sè il contratto di factoring può assumere tre funzioni:
- gestire i crediti: il factor riscuoterà i crediti da debitori inadempienti;
- assicurazione: nel caso in cui il factor acquisisca i crediti pro soluto;
- finanziamento: se il factor anticipa l’importo dei crediti acquistati.

Naturalmente con il contrattto di factoring l’imprenditore snellisce molte pratiche che riguardano la gestione commerciale, dando in mano al factor la cura dei propri crediti e la contabilità.

Inoltre in questo modo vi un miglioramento della situazione finanziaria grazie alla mobilitazione del portafoglio clienti.
Il factor può essere rappresentato oggettivamente da un operatore finanziario specializzato (società di factoring) o da una banca.

lunedì 11 aprile 2011

OBBLIGHI DEL VENDITORE


La legge prevede una espressa responsabilità del produttore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto e il conseguente diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene stesso.


Obblighi del venditore


Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita:


1. il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore e di conseguenza le caratteristiche prospettate dal venditore, produttore o suo rappresentante


2. il bene deve essere correttamente installato ovvero le istruzioni per l’installazione da parte del consumatore devono essere chiare. La conformità del bene si estende anche all’installazione quando questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.



Responsabilità del venditore


La legge prevede una espressa responsabilità del venditore nei confronti del consumatore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto (la responsabilità nasce dal momento della consegna del bene). Mentre prima il consumatore poteva avvalersi della sola garanzia per vizi della cosa venduta, con la nuova Direttiva il consumatore ha la possibilità di avviare azioni, nei confronti del venditore, sul semplice presupposto dell’esistenza di una “difformità“ del bene rispetto al contratto. Con la nuova normativa il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto.



La responsabilità del venditore è esclusa:


•In caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore


•In caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con l’ordinaria diligenza


•Qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore


Nell’ordinamento giuridico la nozione di “pertinenza” è espresso dall’art. 817 del codice civile, secondo il quale vanno intese tali “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.”.

La pertinenza è, pertanto, caratterizzata da un vincolo di subordinazione funzionale di un bene o di più beni accessori rispetto alla cosa principale, protratto nel tempo e costituito da un comportamento volontario e durevole del proprietario della cosa principale. La prevalente giurisprudenza ritiene che per la costituzione del vincolo pertinenziale, la proprietà della cosa principale e della pertinenza debbano coincidere nel medesimo soggetto. La disciplina civilistica ravvisa l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra beni diversi in presenza di due requisiti, l'uno oggettivo e l'altro soggettivo, identificati rispettivamente nella destinazione intesa quale contiguità di due o di più beni (per la quale l'accessorio reca un'utilità al bene principale e non al proprietario) e nella volontà di operare tale destinazione.

martedì 16 novembre 2010

IL DEBITO PUBBLICO IN IRLANDA
E' l'Irlanda la maglia nera del debito in Europa. Non sembrerebbe così se ci si limitasse a guadare la massa dei bond emessi dal governo di Dublino in relazione al Prodotto interno lordo del paese, che si attesta a fine 2009 su un rapporto del 66%. Un valore molto più basso in confronto al parametro italiano (115%) e della stessa Grecia (113%), oggetto quest'ultima di un tentativo coordinato di salvataggio tra il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Commissione europea.
Eppure le cifre del debito parlano chiaro: a conti fatti, l'Irlanda è quella messa peggio (si veda tabella in pagina) in fatto di debiti. Come si evince da uno studio di Standard & Poor's, aggiungendo al debito contratto dal governo, quello in carico alle imprese e alle famiglie, si può avere un quadro più chiaro della situazione finanziaria di un paese. Un dato più ponderato perché tiene conto anche del comportamento degli altri attori che fanno girare l'economia. Sulla base di questo mix il sistema paese Irlanda ha un debito pari al 286% del Prodotto interno lordo (ottenuto sommando il 66% del debito governativo, il 133% di quello delle aziende e l'87% sul groppone delle famiglie). In sostanza, è vero che l'Irlanda in questo momento rispetta a pieno i dettami del Trattato di Maastricht secondo cui il rapporto debito pubblico/Pil "deve tendere" intorno al 60%, ma è anche vero che le finanze pendenti di imprese e consumatori irlandesi sono superiori rispetto a qualsiasi altro paese europeo.
Il governo irlandese ha deciso di salvare dal fallimento il sistema bancario. Il conto per i contribuenti si aggira sui 50 miliardi, quasi un terzo del Pil. Ciò porterebbe il disavanzo di fine anno al 32% del Pil e il debito pubblico al 100%. Questi dati sono certamente allarmanti, ma non è detto che l'Irlanda sia costretta a richiedere aiuti esterni. L'impennata del disavanzo dipende da una partita di bilancio e rappresenta in gran parte una spesa una tantum, e il governo non avrà bisogno di tornare sui mercati fino alla primavera del 2011.
RATING

RATING esprime la valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali, ovvero della probabilità che questi faccia fronte puntualmente al servizio del debito. Il rating fornisce agli operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio degli emittenti e riveste una grande importanza per gli investitori che non sono in grado di effettuare autonomamente l’analisi del rischio di credito.

L’assegnazione di un rating agevola per gli emittenti il processo di fissazione del prezzo e di collocamento dei titoli emessi. Per questi motivi, i soggetti che desiderano collocare titoli sui mercati finanziari internazionali sono indotti a richiedere una valutazione del loro merito di credito alle agenzie di rating. In alcuni casi, anche in relazione all’importanza del soggetto emittente, le agenzie possono assegnare d’iniziativa un rating che, in questo caso, viene definito «implicito».

Le agenzie definiscono una graduatoria, diversa per le obbligazioni a breve e a lungo termine, in funzione del grado di solvibilità dell’emittente, questa graduatoria prevede, per il debito a lungo termine, un massimo di affidabilità AAA (assenza di rischio), sotto tale livello sono previsti vari tipi di classificazioni.

Le principali agenzie di rating, circa una decina, sono dislocate soprattutto negli Stati Uniti. Le più rappresentative sono Standard & Poor’s e Moody’s, le uniche, tra l’altro, che forniscano una gamma completa di valutazione, differenziata sia per tipologia dell’emittente che per strumento finanziario. 

venerdì 7 maggio 2010

MERCATO MONOPOLISTICO

Si tratta di analizzare le caratteristiche di un mercato dove esiste un solo offerente (monopolio) o un solo richiedente (monopsonio), in assenza di concorrenza effettiva(un solo operatore) o potenziale(non è prevista la possibilità di entrata di un concorrente) e di un prodotto che non ha surrogati(unico bene per soddisfare il bisogno).
Posto l’obiettivo del massimo profitto(postulato neoclassico), la ricerca delle condizioni di ottimalità portano a configurare la coppia prezzo e quantità di equilibrio del monopolista e quindi del mercato, in quanto l’offerta è il punto della curva di domanda che configura il prezzo di assorbimento della quantità prodotta.
Da quanto sopra si capisce che il livello di prezzo dipende dalla domanda di mercato e, in particolare, dalla sua elasticità.E’ il grado di elasticità della domanda che determina il potere di monopolio [( P – C’)/P = - 1/ Ed ] e quindi il profitto del monopolistico. Il mark-up(concetto che viene mutuato dagli sviluppi successivi) o, in termini più generali, il margine aggiuntivo al costo dell’ultima unità(o frazione infinitesima) che viene prodotta [(P-C’)/P] dipende dalla domanda e dalla sua elasticità nel punto considerato [-1/Ed ]. Il prezzo, che esprime il ricavo medio sulla funzione di domanda è infatti la somma algebrica del costo marginale e del mark-up [C’ + (P-C’)/P]. Ogni altra ipotesi interpretativa del potere di monopolio(barriere all’entrata, differenziazione del prodotto, economie di scala, know-how incorporato nel prodotto) non è contemplata.


venerdì 23 aprile 2010

IMPRESA ARTIGIANA
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Attività prevalente: svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.
Attività escluse: sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.
SOCIETA' ARTIGIANA:
-deve rispettare i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane
-la maggioranza dei soci (o uno, nel caso di due soci) svolgano in prevalenza lavoro personale, -anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale
-non può essere svolta nella forma dei S.p.a. o di S.a.a. ma può essere svolta nelle forme di S.r.l. pluripersonale.
-può essere svolta in forma di cooperativa.
LE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESE
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, I'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.L'imprenditore artgiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali.
IMPRESA ARTIGIANA

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano; quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire personalmente "nel processo produttivo" anzi intervenire "in misura prevalente" nella produzione. Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che normalmente si ha dell'artigiano, cioè di una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista. È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie.
In merito all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443\1985 dispone che:
attività prevalente:
svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi
attività escluse:
sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa artigiana.

venerdì 16 aprile 2010

LA CARTA DEI PASSEGGERI
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata
oppure in alternativa
RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più
conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata
oppure in alternativa
RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più
conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori
nonché i bambini non accompagnati hanno diritto
alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori
nonché i bambini non accompagnati hanno diritto
alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIONE
PECUNIARIA
calcolata in base alla tratta (intracomunitaria
o internazionale) e alla distanza percorsa:
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del
50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di
viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi
rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le
due, le tre o le quattro ore.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante
trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni
bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o
altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto
dell’acquisto del biglietto.