venerdì 29 gennaio 2010

DEPOSITO ALBERGHIERO
Il deposito è quel contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante)una cosa mobile con l’obbligo di custodirla in natura (art. 1766 c.c.). Si tratta di un contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile.
La causa del deposito consiste nell’assicurare la custodia della cosa; al depositario non passa la proprietà né il possesso di essa: egli la detiene soltanto, nell’interesse del depositante, e non può disporne né servirsene senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.).Il depositario è obbligato ad usare, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia; ma, se il deposito è gratuito, un’eventuale responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768 c.c.). La cosa va restituita al depositante, unitamente ai frutti percepiti dal depositario (art. 1775 c.c.), nel luogo dove doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante (art. 1774).Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto non imputabile, egli è liberato dall’obbligo di restituzione, ma deve, pena il risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione (Cass. 8541/91). Se, invece, il fatto è imputabile il depositario deve risarcire il danno (Cass. 3145/90).
CONTRATTI CONCLUSI AL DI' FUORI DEI LOCALI
In tutti questi casi, il consumatore può recedere dal contratto (“ripensarci”, senza obbligo di motivare tale ripensamento) nel termine di 10 giorni lavorativi.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.2.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta". Si mette a disposizione dell'utente un modello di lettera raccomandata "fai da te" che può essere inviata per esercitare il diritto di recesso.
Attenzione al contratto: spesso vengono previste particolari modalità per la restituzione del bene consegnato.
LA FORMA DEL CONTRATTO
Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale, nell’apposito titolo del libro quarto del codice civile; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti, anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.
Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”: tra queste meritano di essere menzionati i contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e, come stiamo per vedere, all’apposizione di un termine di durata.
Al datore di lavoro, inoltre, compete comunicare, sempre per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego e la formazione” territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l’ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, sconosciute ai “vecchi” enti.
Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni).
CONTRATTO PRELIMINARE (compromesso)
Il contratto preliminare (anche detto, impropriamente, compromesso) è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo. Con il contratto preliminare, in sostanza, non si trasferisce la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento (ad es. perché si vogliono verificare la persistenza dell'interesse alla transazione, la sussistenza di determinati vizi, o perché ci si vuole riservare la possibilità di apportare modifiche). Il preliminare deve contenere già in sé gli elementi essenziali del successivo contratto definitivo.
Ove una delle due parti si rifiuti di stipulare il successivo contratto definitivo, l'altra parte potrà ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto preliminare.
La legge prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prescritta per il contratto definitivo, pertanto se si vuole vendere un immobile, il relativo compromesso dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
La legge 28.2.1997, n. 30, ha introdotto la possibilità della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del contratto preliminare che ha ad oggetto:
- la promessa di trasferimento della proprietà di beni immobili;
- la costituzione, il trasferimento, la modificazione di diritti reali immobiliari;
- la costituzione di comunione su beni immobili;
- la costituzione o modifica di servitù prediali, uso, abitazione.
Ciò a condizione che il preliminare risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione è resa possibile anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione.
Gli effetti cessano, e si considerano come mai prodotti, se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.
La trascrizione è cancellabile nel caso di comune accordo delle parti o se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

venerdì 15 gennaio 2010

MORA

LA MORA
Il debitore è in mora quando: ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
La messa in mora è l'elemento iniziale da usare per far valere i propri diritti qualora si verifica una inadempienza contrattuale. I casi più esemplificativi per l'invio di una lettera di messa in mora, rigorosamente mediante raccomandata AR, spaziano dalla non consegna di un bene o dal ritardo di attivazione di un servizio.
La lettera non può essere inviata mediante posta ordinaria, o faxata o spediata via email ma deve necessariamente essere inviata tramite raccomandata AR e se possibile tramite posta elettronica certificata.
Vediamo alcuni esempi per i quali può essere utile inviare una lettera di messa in mora:
Pagamento anticipato per un servizio, ad esempio allaccio del gas, che non viene erogato.
Pagamento per un canone di affitto da un affittuario che è in palese ritardo.
Restituzione di un bene, ad esempio di un telefonino portato in assistenza e non ancora restituito.
Pagamento per un sinistro che l'assicurazione, nonostante si abbia piena ragione, non vuole rimborsare.
Nella lettera è importante scrivere la descrizione della vicenda, con quanto più dettaglio possibile, ad esempio riportando un eventuale numero di ticket assegnato, i precedenti colloqui telefonici con operatori e il tipo di disservizio.

LUCRO CESSANTE
Detto danno patrimoniale da invalidità deve essere pertanto accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva un'attività produttiva di reddito.
Allorché la persona che ha subito una lesione dell’integrità fisica, come nella specie, già eserciti un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanente) un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, e cioè biologico, morale ed esistenziale.
LETTERA DI MESSA IN MORA
OGGETTO: Costituzione in mora
Egregio signor.........residente in.........
Atteso che in data..............constato che non ha ancora adempiuto alla prestazione costituita con un regolare contratto..............col quale Lei si era impegnato ad adempiere alla prestazione di..................verificato che a tale scadenza non risulta la adempimento al quale si è impegnato la dichiaro perciò stesso in mora ai sensi del art.cc 1219 nonchè le intimo di adempiere entro 15 gg. dalla data della presente lettera.
In mancanza di un suo adempimento mi vedrò costretto a interprendere le oppurtune azioni legali a tutela dei miei diritti.
Cordialità.

venerdì 8 gennaio 2010

CONTRATTO PARTE 1

CHE COSA E' UN CONTRATTO
L'art. 1321 c.c. definisce il Contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
l'accordo delle parti(v. risposta specifica);
la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
QUAL'E' LA FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta ai fini probatori e deve contenere le seguenti informazioni:
la durata del contratto con l'individuazione di una data certa o di un evento cui ricondurre la cessazione del rapporto;
l'individuazione del progetto, programma o fase di lavoro con indicazione delle relative caratteristiche;
la pattuizione del compenso, con riferimento ai criteri che sono stati utilizzati per la sua determinazione;
tempo e modalità di corresponsione del compenso;
le forme di coordinamento del collaboratore con il committente, facendo attenzione a non pregiudicare, con questa definizione, l'autonomia del collaboratore;
le indicazioni legate alla tutela e salute dei luoghi di lavoro, con riferimento alla disciplina prevista dal D. Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni.
CHE COSA SONO I CONTRATTI PER ADESIONE

I contratti per adesione sono ormai all'ordine del giorno. Basta recarsi in una banca od in una assicurazione ovvero stipulare un contratto per la fornitura di acqua o gas per avere un'idea di che cosa è un contratto per adesione.
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto.
I colossi imprenditoriali frequentemente utilizzano i contratti per adesione al fine di gestire i rapporti giuridici con l'utenza nel campo dei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge.
In considerazione delle modalità con cui viene stipulato il contratto (assenza di trattative nonché status di subordinazione del soggetto aderente), le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nell'incertezza, a favore dell'altro.
CONTRATTI CONCLUSI AL DI FUORI DELLE AZIENDE
Campo di applicazione:
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' della merce da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi e' comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.