venerdì 12 febbraio 2010

GIUDICE DI PACE
IN MATERIA CIVILE
-CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORE AD € 2.582,28, ossia quelle cause che riguardano beni materialmente trasferibili (merci, autoveicoli,....) oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro, o alla consegna di una certa cosa, ivi compresi i decreti ingiuntivi.
-CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15.493,71. Per esempio, se il cittadino ha avuto un incidente e la compagnia di assicurazione ritenuta responsabile non ha pagato i danni (relativi all`auto o alla persona), potrà chiedere al Giudice di Pace il risarcimento.
-CAUSE PER APPOSIZIONI DI TERMINI, cioè quando i confini sono certi e riconosciuti, il Giudice di Pace emette una sentenza che obbliga a rendere evidente e riconoscibile il confine (ad esempio con la costruzione di muri e recinzioni).
-CAUSE IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMI, RUMORI... Per esempio se il fumo proveniente dalla canna fumaria della casa confinante o il suono di uno stereo sono eccessivi, se animali tenuti dal vicino disturbano esageratamente, si può chiedere al Giudice di Pace di far cessare il disturbo e contemporaneamente chiedere il risarcimento dei danni subiti.
-CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI, quando si ritiene che le stesse siano piantate ad una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o dai regolamenti comunali.
-CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITA` D`USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI, che hanno ad oggetto l`utilizzazione di un servizio comune tra i condomini, come ad esempio il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell`acqua, gli sprechi di energia elettrica quando il contatore è comune, l`uso del cortile condominiale ecc...
-OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15.493,71. Le sanzioni amministrative sono le cosiddette "multe" che si è tenuti a pagare quando, per esempio, si è violato il codice della strada (eccesso di velocità, sosta vietata...) o un regolamento comunale (apertura di un negozio...). Se si ritiene che l`agente di Polizia Municipale, i Carabinieri o la Polizia Stradale abbiano sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere l`annullamento della sanzione. Il Giudice di Pace esercita inoltre in sede non contenziosa - e quindi al di fuori di un procedimento giudiziario - una FUNZIONE CONCILIATIVA, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purchè non siano di competenza esclusiva di altri giudici (come, per esempio, in materia di lavoro e di diritto di famiglia, separazioni o divorzi). Questo tipo di conciliazione non pregiudica in alcun modo la possibilità di agire successivamente con un procedimento contenzioso. Si può agire in proprio davanti al Giudice di Pace, cioè senza l`ausilio di un avvocato, solo per le cause di valore non superiore a € 516,46 (oltre tale limite è possibile agire senza avvocato solo dopo aver richiesto ed ottenuto dal giudice l`autorizzazione) e per le opposizioni alle sanzioni amministrative.
IN MATERIA PENALE Da gennaio 2002 il legislatore ha attribuito al Giudice di Pace anche una competenza penale per alcuni reati di notevole diffusione, tra cui i reati
contro la persona: quali percosse, lesioni colpose, omissione di soccorso;
contro l`onore: quali ingiuria, minaccia e diffamazione;
contro il patrimonio: quali danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui.
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Da settembre 2004 il Giudice di Pace ha altresì competenza in materia di immigrazione, dovendo decidere sulla convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri emessi dalla Questura, e sui relativi ricorsi avverso i provvedimenti di convalida.
Dove
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO - Viale dei Mughetti 22/A - 10151 TorinoTel. 011 4329522
Sito Internet: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_6.wp
Modulo Ricorso in Opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione: www.comune.torino.it/urp/servizi/documenti/diritti/Giudice_pace_mod_ricorso.pdf
Quando
La cancelleria centrale civile è aperta al pubblico da lunedì a sabato 8.30 - 13.30.
E` altresì attivo un servizio di ricevimento del pubblico da parte di un Giudice di Pace per la redazione di atti di citazione ed istanze di conciliazione per chi intende agire senza l`ausilio di un avvocato. Detto servizio non necessita di appuntamento e si svolge nei seguenti orari:martedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00.

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