La legge prevede una espressa responsabilità del produttore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto e il conseguente diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene stesso.
Obblighi del venditore
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita:
1. il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore e di conseguenza le caratteristiche prospettate dal venditore, produttore o suo rappresentante
2. il bene deve essere correttamente installato ovvero le istruzioni per l’installazione da parte del consumatore devono essere chiare. La conformità del bene si estende anche all’installazione quando questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Responsabilità del venditore
La legge prevede una espressa responsabilità del venditore nei confronti del consumatore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto (la responsabilità nasce dal momento della consegna del bene). Mentre prima il consumatore poteva avvalersi della sola garanzia per vizi della cosa venduta, con la nuova Direttiva il consumatore ha la possibilità di avviare azioni, nei confronti del venditore, sul semplice presupposto dell’esistenza di una “difformità“ del bene rispetto al contratto. Con la nuova normativa il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto.
La responsabilità del venditore è esclusa:
•In caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore
•In caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con l’ordinaria diligenza
•Qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore
Nell’ordinamento giuridico la nozione di “pertinenza” è espresso dall’art. 817 del codice civile, secondo il quale vanno intese tali “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.”.
La pertinenza è, pertanto, caratterizzata da un vincolo di subordinazione funzionale di un bene o di più beni accessori rispetto alla cosa principale, protratto nel tempo e costituito da un comportamento volontario e durevole del proprietario della cosa principale. La prevalente giurisprudenza ritiene che per la costituzione del vincolo pertinenziale, la proprietà della cosa principale e della pertinenza debbano coincidere nel medesimo soggetto. La disciplina civilistica ravvisa l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra beni diversi in presenza di due requisiti, l'uno oggettivo e l'altro soggettivo, identificati rispettivamente nella destinazione intesa quale contiguità di due o di più beni (per la quale l'accessorio reca un'utilità al bene principale e non al proprietario) e nella volontà di operare tale destinazione.
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