venerdì 27 novembre 2009

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Si definiscono pecuniarie le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma di denaro. Quest'ultimo, quale oggetto delle obbligazioni in parola, non rileva, peraltro, di per sé, bensì in virtù della attitudine a fungere da parametro di valutazione economica di beni e di servizi (cd. funzione di intermediazione negli scambi del denaro).Discussa è la natura giuridica delle obbligazioni pecuniarie. Secondo taluni, esse si inquadrano nelle obbligazioni generiche, mutuandone la relativa disciplina, salve le norme specificamente dettate dagli artt. 1277 ss. cc. Altri sostengono, all'opposto, l'inquadramento autonomo dei debiti pecuniari, con la conseguente sottrazione degli stessi allo statuto delle obbligazioni generiche e, segnatamente: all'art. 1378 cc., disciplinante il trasferimento di cosa determinata solo nel genere, che, nel caso delle obbligazioni pecuniarie, non avverrebbe con la individuazione, ma con la effettiva dazione; all'art. 1178 cc., concernente il principio – inapplicabile al caso di specie – secondo cui il debitore, nell'adempiere l'obbligazione, deve prestare cose di qualità non inferiore alla media; all'art. 1256 cc., riguardante l'estinzione per impossibilità sopravvenuta, non potendo una prestazione di denaro diventare impossibile. Norma cardine in materia di obbligazioni pecuniarie è l'art. 1277 cc., a mente del quale: «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale».

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