venerdì 18 dicembre 2009

ADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI TIPOLOGIA


LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA
La diligenza del buon padre di famiglia (tratta, come noto, dalla terminologia romanistica) sta a indicare che il pubblico amministratore nei compiti cui attende deve adottare quella diligenza che è solitamente usata, in identiche circostanze, dai componenti della collettività i quali, di regola, i crediti li soddisfano e, una volta intervenuta una sentenza, "Il disponente può nominare uno o più cd. protector (controllore) il quale ha il compito, appunto, di controllare che la gestione sia conforme a ciò che da noi si chiama "la diligenza del buon padre di famiglia", ma attenzione, il controllore non può avere un potere di veto tanto forte da limitare le scelte del gestore, altrimenti il Trust non è più tale e quindi considerato nullo in tutte le sue parti.

IMPOSSIBLITA' SOPPRAVENUTA
La impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell' obbligazione a norma degli artt. 1256 -1258 c.c. .
L'estinzione dell' obbligazione si realizza quando l'impossibilità è:
sopravvenuta (deve verificarsi dopo che è sorta l' obbligazione );
oggettiva (l'adempimento deve essere divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni personali e/o patrimoniali del debitore );
assoluta (l'impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo);
non imputabile (l'impedimento non deve derivare da dolo o colpa del debitore ; tale requisito deve essere apprezzato rispetto all'impossibilità e non direttamente rispetto alla non attuazione del rapporto. Se l'impossibilità deriva da causa imputabile al debitore , l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in una prestazione risarcitoria );
definitiva non idonea a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto comunque ad adempiere all' obbligazione.

EVENTO FORTUITO - FORZA MAGGIORE

Di solito non si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto entrambi gli eventi hanno come effetto l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le situazioni che li producono caso fortuito:indica un evento assolutamente imprevedibile
forza maggiore: indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere.
In ogni caso il caso fortuito o la forza maggiore escludono la colpa del soggetto agente non realizzando, quindi, la previsione dell'art. 2043 che per la responsabilità prevede il fondamentale requisito della colpevolezza.
È opportuno ricordare, però, che altra tesi inquadra queste ipotesi come interruzione del nesso di causalità piuttosto che come ipotesi di assenza di colpa.A mio parere per inquadrare correttamente le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore bisogna distinguere diversi casi.
Se il caso fortuito o forza maggiore hanno da soli causato l'evento (un fulmine provoca delle lesioni) , è chiaro che non è nemmeno il caso di parlare di colpa dell'agente, ma di serie causale del tutto autonoma dove l'agente non ha posto in essere nemmeno un condizione.
Se, invece, l'agente ha posto in essere una della cause che poi ha aperto la strada al caso fortuito o alla forza maggiore, può ben ritenersi la mancanza di colpa, visto che non c'è interruzione del nesso di causalità; è da notare, però, che se accettiamo la teoria della causalità adeguata possiamo anche intendere questi eventi come vere e proprie interruzioni del rapporto di causalità, eventi eccezionali e imprevedibili che fanno venir meno il rapporto di causalità giuridico.

ONERESITA'
Eccessiva onerosità ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un'eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell’alea normale del contratto”.
L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti”.
Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità”.










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