CHE COSA E' UN CONTRATTO
L'art. 1321 c.c. definisce il Contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
l'accordo delle parti(v. risposta specifica);
la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
l'accordo delle parti(v. risposta specifica);
la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
QUAL'E' LA FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta ai fini probatori e deve contenere le seguenti informazioni:
la durata del contratto con l'individuazione di una data certa o di un evento cui ricondurre la cessazione del rapporto;
l'individuazione del progetto, programma o fase di lavoro con indicazione delle relative caratteristiche;
la pattuizione del compenso, con riferimento ai criteri che sono stati utilizzati per la sua determinazione;
tempo e modalità di corresponsione del compenso;
le forme di coordinamento del collaboratore con il committente, facendo attenzione a non pregiudicare, con questa definizione, l'autonomia del collaboratore;
le indicazioni legate alla tutela e salute dei luoghi di lavoro, con riferimento alla disciplina prevista dal D. Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni.
la durata del contratto con l'individuazione di una data certa o di un evento cui ricondurre la cessazione del rapporto;
l'individuazione del progetto, programma o fase di lavoro con indicazione delle relative caratteristiche;
la pattuizione del compenso, con riferimento ai criteri che sono stati utilizzati per la sua determinazione;
tempo e modalità di corresponsione del compenso;
le forme di coordinamento del collaboratore con il committente, facendo attenzione a non pregiudicare, con questa definizione, l'autonomia del collaboratore;
le indicazioni legate alla tutela e salute dei luoghi di lavoro, con riferimento alla disciplina prevista dal D. Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni.
CHE COSA SONO I CONTRATTI PER ADESIONE
I contratti per adesione sono ormai all'ordine del giorno. Basta recarsi in una banca od in una assicurazione ovvero stipulare un contratto per la fornitura di acqua o gas per avere un'idea di che cosa è un contratto per adesione.
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto.
I colossi imprenditoriali frequentemente utilizzano i contratti per adesione al fine di gestire i rapporti giuridici con l'utenza nel campo dei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge.
In considerazione delle modalità con cui viene stipulato il contratto (assenza di trattative nonché status di subordinazione del soggetto aderente), le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nell'incertezza, a favore dell'altro.
CONTRATTI CONCLUSI AL DI FUORI DELLE AZIENDE
Campo di applicazione:
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' della merce da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi e' comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
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