venerdì 29 gennaio 2010

DEPOSITO ALBERGHIERO
Il deposito è quel contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante)una cosa mobile con l’obbligo di custodirla in natura (art. 1766 c.c.). Si tratta di un contratto reale ad effetti obbligatori a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia di una cosa mobile.
La causa del deposito consiste nell’assicurare la custodia della cosa; al depositario non passa la proprietà né il possesso di essa: egli la detiene soltanto, nell’interesse del depositante, e non può disporne né servirsene senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.).Il depositario è obbligato ad usare, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia; ma, se il deposito è gratuito, un’eventuale responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768 c.c.). La cosa va restituita al depositante, unitamente ai frutti percepiti dal depositario (art. 1775 c.c.), nel luogo dove doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante (art. 1774).Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto non imputabile, egli è liberato dall’obbligo di restituzione, ma deve, pena il risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione (Cass. 8541/91). Se, invece, il fatto è imputabile il depositario deve risarcire il danno (Cass. 3145/90).
CONTRATTI CONCLUSI AL DI' FUORI DEI LOCALI
In tutti questi casi, il consumatore può recedere dal contratto (“ripensarci”, senza obbligo di motivare tale ripensamento) nel termine di 10 giorni lavorativi.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.2.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta". Si mette a disposizione dell'utente un modello di lettera raccomandata "fai da te" che può essere inviata per esercitare il diritto di recesso.
Attenzione al contratto: spesso vengono previste particolari modalità per la restituzione del bene consegnato.
LA FORMA DEL CONTRATTO
Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale, nell’apposito titolo del libro quarto del codice civile; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti, anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.
Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”: tra queste meritano di essere menzionati i contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e, come stiamo per vedere, all’apposizione di un termine di durata.
Al datore di lavoro, inoltre, compete comunicare, sempre per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego e la formazione” territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l’ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, sconosciute ai “vecchi” enti.
Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni).
CONTRATTO PRELIMINARE (compromesso)
Il contratto preliminare (anche detto, impropriamente, compromesso) è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo. Con il contratto preliminare, in sostanza, non si trasferisce la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momento (ad es. perché si vogliono verificare la persistenza dell'interesse alla transazione, la sussistenza di determinati vizi, o perché ci si vuole riservare la possibilità di apportare modifiche). Il preliminare deve contenere già in sé gli elementi essenziali del successivo contratto definitivo.
Ove una delle due parti si rifiuti di stipulare il successivo contratto definitivo, l'altra parte potrà ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli stessi effetti del contratto preliminare.
La legge prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prescritta per il contratto definitivo, pertanto se si vuole vendere un immobile, il relativo compromesso dovrà essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
La legge 28.2.1997, n. 30, ha introdotto la possibilità della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del contratto preliminare che ha ad oggetto:
- la promessa di trasferimento della proprietà di beni immobili;
- la costituzione, il trasferimento, la modificazione di diritti reali immobiliari;
- la costituzione di comunione su beni immobili;
- la costituzione o modifica di servitù prediali, uso, abitazione.
Ciò a condizione che il preliminare risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione è resa possibile anche per gli atti soggetti a condizione e per quelli relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione.
Gli effetti cessano, e si considerano come mai prodotti, se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.
La trascrizione è cancellabile nel caso di comune accordo delle parti o se stabilito giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

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